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  CATEGORIA Materiali  -  SOTTOCATEGORIA Dopo la Scuola Secondaria di I Grado
La musica dopo la Scuola Secondaria di I Grado

La Musica dopo la Secondaria di I Grado

Pubblichiamo  in questo breve documento gli aspetti più significativi, a livello musicale, del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226, dal titolo

 

“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’Art. 2 della legge 28 marzo 2003 n. 53”

 

Gli articoli che riportiamo sono sottolineati in rosso nelle parti che, secondo noi, possono maggiormente interessare gli insegnamenti musicali e della organizzazione generale. Potranno essere utili per dare all’insegnamento della musica un carattere orientativo. L’istituzione di un Liceo Musicale richiede che il Docente di Musica sia in grado di cogliere le attitudini dei suoi allievi.

Tra alcuni articoli di legge abbiamo apposto alcuni brevi commenti.

 

Cap. I Art. 1.
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

  1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso e' il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
  2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
  3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

 

Ribadisce l’importanza della consapevolezza, da parte dello studente, delle proprie radici storiche e della propria appartenenza a tre diverse comunità: locale, nazionale, europea. Grande contributo a ciò è dato dalla  Storia della Musica.

  1. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
  2. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
  3. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

 

I percorsi di alternanza scuola – lavoro sono progettati, attuati e valutati sotto la responsabilità della Istituzione Scolastica, che destina perciò specifiche risorse a tale attività.

  1. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
  2. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  3. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
  4. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

  1. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
  2. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
  3. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.
  4. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
  5. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il polo formativo, o campus, prevede il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali dei settori di riferimento in modo da aprire le scuole ai bisogni del territorio.

 

Cap. II I percorsi liceali Art. 2.
Finalità e durata

  1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.
  2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
  3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
  4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
  5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Al Conservatorio, perciò, si accede dopo l’Esame di Stato del Liceo

  1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
  2. Omissis.
  3. Omissis
  4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.

 

Art. 3.
Attività educative e didattiche

  1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e' articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
  2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti e' facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza e' gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.
  3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno e' previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.
  4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

Art. 8.
Liceo musicale e coreutico

  1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Questo liceo rappresenta una base valida per affrontare i Corsi di Alta Formazione (studio di due strumenti, attività di laboratorio), ma permette anche l’accesso a qualsiasi Corspo Universitario. Al termine del IV anno è possibile il passaggio all’ ITFS.

Cap. III: Dall’Art. 15 all’Art. 22i riferisce all’Istruzione e Formazione Professionale a cui i giovani possono iscriversi solo dopo l’esame del I Ciclo di Studi, fino al raggiungimento della qualifica (fino al diciottesimo anno). I Corsi di Istruzione e Formazione Professionale sono organizzati dalle Regioni. L’Unione Europea considera lo sviluppo dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale uno degli elementi più importanti in relazione agli Obiettivi del Consiglio Europeo di Lisbona previsti per il 2010.

Art. 23.
Insegnamento dello strumento musicale

  1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria e' obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed e' aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore.

Lo studio dello strumento musicale continua ad essere arricchimento e integrazione dell’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Musicale. Le classi in cui viene impartito tale insegnamento sono formate tramite una prova orientativa attitudinale proposta dalla scuola. L’insegnante di strumento esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento specifico raggiunto dal ragazzo.  Lo studio dello strumento musical nelle classi del I Ciclo ha un importante ruolo orientativo proprio per l’istituzione del Liceo Musicale.

 

 

Art. 24.
Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

  1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

 

Questo articolo si riferisce  tutte le Scuole, anche  quelle in cui non si studi lo strumento musicale (ex clasi ad Indirizzo Musicale). Prevede iniziative finalizzate a valorizzar i talenti e a diffondere la pratica e l cultura musicale. Molto impartanti sono perciò la programmazione di progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) (vedi il volume “Laboratorio” allegato l testo Musica!).

 

Cap. V Norme transitorie e finali

Art. 27.
Passaggio al nuovo ordinamento

  1. Omissis
  2. Omissis
  3. Omissis
  4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.
  5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.
  6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.
  7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
  8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.


Categoria: Materiali
Sottocategoria: Dopo la Scuola Secondaria di I Grado
Scritto da: Pezzi Soglia Zauli
Inserito il: 14/05/2006
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